VERSAMENTO DEL BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE NEL 4^ TRIMESTRE 2019 E NOVITA' PER IL 2020

 

Versamento entro lunedì 20 gennaio 2020

 

Il prossimo lunedì 20 gennaio è in scadenza il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2019, secondo le previsioni introdotte tramite il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018.

Quella del 20 gennaio 2020 è l’ultima scadenza per il bollo trimestrale, almeno per una fetta di contribuenti. A partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2020, il pagamento sarà effettuato a cadenza semestrale, qualora l’importo complessivo dovuto sia inferiore a 1.000 euro.

 

Con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019, sono cambiate le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo, in relazione alle fatture interessate da tale obbligo. Con la circolare della n. 14/E/2019 l’Agenzia delle Entrate torna a trattare l’imposta di bollo virtuale su fatture elettroniche, di cui all’articolo 6 D.M. 17.06.2014.

 

Scadenze di versamento per le fatture emesse nel 2019

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si versa entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di emissione. Pertanto il calendario della scadenza è il seguente:

- fatture attive emesse nel I trimestre c entro il 20 aprile (codice 2521);

- fatture attive emesse nel II trimestre c entro il 20 luglio (codice 2522);

- fatture attive emesse nel III trimestre c entro il 20 ottobre (codice 2523);

- fatture attive emesse nel IV trimestre c entro il 20 gennaio (codice 2524).

 

Novità per i versamenti delle fatture emesse nel 2020

Il Decreto Fiscale (L. 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019), per semplificare e ridurre gli adempimenti, ha previsto, per importi non superiori a 1.000 euro annui, che il versamento può essere effettuato con 2 versamenti a cadenza semestrale, da effettuarsi entro li 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno.

Altra novità, viene previsto che, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo virtuale sulle FE, lAgenzia delle Entrate comunica telematicamente al contribuente lammontare dellimposta, della sanzione amministrativa ridotta a 1/3 e degli interessi dovuti fino allultimo giorno del mese antecedente a quello dellelaborazione della comunicazione. Il contribuente ha 30 giorni di tempo per adempiere al versamento, decorsi i quali lAgenzia delle Entrate procede alliscrizione a ruolo a titolo definitivo.

 

Operazioni soggette ed operazioni escluse dall'imposta di bollo

In caso di prestazioni esenti, non imponibili, escluse o fuori campo Iva art. 15, dove sul modello cartaceo veniva applicato il bollo da 2 euro (quando l’importo della fattura supera i 77,47 euro), con la fattura elettronica l’imposta di bollo la deve assolvere il cedente/prestatore con le regole previste dal D.M. 17 giugno 2014. In base al principio di alternatività tra imposta di bollo ed Iva, sono soggette alla marca da bollo da € 2,00 fatture di importo superiore ad € 77,47 riguardanti:

• operazioni fuori campo Iva per mancanza del presupposto soggettivo, oggettivo (art. 2, 3, 4 e 5 del D.P.R. 633/1972), o territoriale (art. da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972);

• operazioni escluse dalla base imponibile dell’Iva (art. 15 del D.P.R. 633/1972);

• operazioni esenti da Iva (art. 10 del D.P.R. 633/1972);

• operazioni non imponibili per cessioni ad esportatori abituali con dichiarazione d’intento (art. 8 let. c) del D.P.R. 633/1972), le operazioni assimilate alle esportazioni (art. 8-bis del D.P.R. 633/1972) ed i servizi internazionali connessi agli scambi internazionali (art. 9 del D.P.R. 633/1972), ad eccezione dei servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci (risoluzione 290586/78);

• operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del regime dei minimi (D.L. 98/2011) e del regime forfetario (L. 190/2014).

Sono invece esenti dalla marca da bollo:

û fatture, note di credito e addebito e documenti simili che riguardano operazioni soggette ad Iva;

û fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (art. 8 lett. a) e b) del D.P.R. 633/1972), ai servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci (Risoluzione 290586/78), nonchè a cessioni intracomunitarie di beni (art. 41, 42 e 58 del D.L. 331/1993);

û fatture nel regime del margine dei beni usati (art. 36 del D.L. 41/95);

û fatture soggette al reverse charge (art. 17, co. 6 lett. a), a-bis) e a-ter) del D.P.R. 633/1972) e cessione dei rottami (art. 74 co. 7 e 8 del D.P.R. 633/1972).

Si ricorda che se la fattura riporta sia importi assoggettati ad Iva, che importi non assoggettati ad Iva, l’imposta di bollo si applica se questi ultimi risultano di ammontare superiore a € 77,47 (R.M. del 3.7.2001 n. 98/E).

 

Importo e modalità di versamento

Il decreto firmato il 28 dicembre 2018 prevede che al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle Entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio; tale conteggio viene infatti effettuato tenendo conto del flag “dati bollo” che il contribuente deve aver contrassegnato quando l’operazione è soggetta a imposta di bollo.

Tali importi sono evidenziati nel portale “fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate ed i contribuenti possono accedervi tramite le proprie credenziali Fisconline o Entratel, un identificativo Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o tramite la Carta nazionale dei servizi, accedendo nella sezione Consultazione e poi Pagamento imposta di bollo.

Il pagamento potrà essere effettuato mediante un apposito servizio, presente sul medesimo portale:

  con addebito su conto corrente bancario o postale, indicando il codice Iban;

  utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

 

Situazioni particolari

Occorrerà anche regolarizzare eventuali fatture elettroniche ricevute ma non assoggettate a bollo, entro 15 giorni dal ricevimento, versando la relativa imposta, ogni qualvolta la fattura è sprovvista dellindicazione voluta dall’art. 6 del D.M. 17.06.2014 e dei “DatiBollo”.

Non concorrono, invece, nella determinazione del bollo dovuto le fatture inviate al sistema SdI ma scartate, che sono considerate come non emesse.

 

Regime sanzionatorio

L’omesso versamento del bollo sulle fatture elettroniche rischia di costare caro ai contribuenti, considerando che la sanzione ordinaria dell’imposta di bollo sulle e-fatture variava dal 100% al 500% dell’imposta evasa (art. 25, co. 1, del D.P.R. 642/1972).

In base al Decreto Fiscale (L. 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019), dal 1° gennaio 2020, la sanzione ora del 100% per omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo virtuale sulle FE, viene ridotta al 30%, e la stessa Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al contribuente lammontare dellimposta, della sanzione amministrativa ridotta a 1/3 e degli interessi dovuti fino allultimo giorno del mese antecedente a quello dellelaborazione della comunicazione. Se il contribuente non provvederà al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Agenzia procederà all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

 

Problemi di conteggi errati

Dalla stampa specializzata di apprende che i conteggi elaborati dallAgenzia delle Entrate non corrisponderebbero a quelli realmente dovuti. Il problema riguarderebbe anche quelle fatture che sono sotto i 77,47 euro e che di fatto non sarebbero soggette all’imposta di bollo. A quanto pare, proprio queste fatture vengono conteggiate dal sistema. Occorre quindi una puntuale verifica, prima di effettuare il pagamento.

 

 

13/01/2020

 

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